Art. 1
LEGGE 3 maggio 1955, n. 390
In vigore dal 2 giu 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione degli istituti di istruzione media e di comandarli presso il Museo nazionale del Risorgimento in Torino per assicurare il funzionamento dell'ente e consentirgli il compimento di particolari studi e ricerche intese a diffondere meglio la conoscenza di quel periodo della storia italiana.
Il Museo assume a suo carico gli oneri relativi alle retribuzioni dei professori soprariferiti.
Storico versioni
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