Art. 1 · LEGGE 3 maggio 1955, n. 390

Art. 1

LEGGE 3 maggio 1955, n. 390

In vigore dal 2 giu 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione degli istituti di istruzione media e di comandarli presso il Museo nazionale del Risorgimento in Torino per assicurare il funzionamento dell'ente e consentirgli il compimento di particolari studi e ricerche intese a diffondere meglio la conoscenza di quel periodo della storia italiana. Il Museo assume a suo carico gli oneri relativi alle retribuzioni dei professori soprariferiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;390#art-1