Art. 4

LEGGE 11 aprile 1955, n. 288

In vigore dal 12 mag 1955
Alle spese previste dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1954-55 e con quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 1955 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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