Art. 3
LEGGE 11 aprile 1955, n. 288
In vigore dal 31 lug 1959
In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed ove non sia, possibile provvedere con mandato diretto, è data facoltà al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che può emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 1959, N. 532
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