Art. 9
LEGGE 10 marzo 1955, n. 96
In vigore dal 10 apr 1955
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, negli importi previsti di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si farà fronte rispettivamente con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 617, ed a carico del fondo speciale da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio 1955-56, per gli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli:
DE PIETRO
Storico versioni
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