Art. 7
LEGGE 10 marzo 1955, n. 96
In vigore dal 12 mag 1961
La liquidazione degli assegni di cui agli viene disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Le domande per ottenere la concessione degli assegni predetti dovranno essere presentate al Ministero del tesoro, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ove la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
I titolari di assegno vitalizio di benemerenza concesso a norma della presente legge possono chiedere revisione della categoria loro assegnata in caso di aggravamento della infermità, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648
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