Art. 2

In vigore dal 28 giu 1955
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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urn:nir:stato:legge:1955-03-09;471#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951. — Testo vigente | Portale Normativo