Art. 1
In vigore dal 28 giu 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.
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