Art. 2
In vigore dal 11 mag 1955
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e all'Avenant suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA - ERMINI - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1955-03-09;285#art-2