Art. 2

In vigore dal 11 mag 1955
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e all'Avenant suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA - ERMINI - VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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urn:nir:stato:legge:1955-03-09;285#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla costituzione di un Consiglio di rappresentanti di Stati europei per lo studio dei piani di un laboratorio internazionale e organizzazione di altre forme di cooperazione nella ricerca nucleare, firmato a Ginevra il 15 febbraio 1952 e Avenant che proroga di un anno l'Accordo stesso, firmato a Parigi il 30 giugno 1953. — Testo vigente | Portale Normativo