Art. 1
In vigore dal 11 mag 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare L'Accordo relativo alla costituzione di un Consiglio di rappresentanti di Stati europei per lo studio dei piani di un laboratorio internazionale e l'organizzazione di altre forme di cooperazione nella ricerca nucleare, firmato a Ginevra il 15 febbraio 1952 e l'Avenant che proroga di un anno l'Accordo stesso, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1955-03-09;285#art-1