Art. 4

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 51

In vigore dal 22 mar 1955
Per la violazione delle norme di cui all' della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1955 EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - CASSIANI - MATTARELLA - TREMELLONI - TAMBRONI - VIGORELLI - MEDICI - TAVIANI - VILLABRUNA - GAVA - ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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