Art. 3

In vigore dal 22 mar 1955
Le norme di cui all' della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneità fisica e di età; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonché le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme. Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.
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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;51#art-3

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