Art. 6

In vigore dal 11 gen 1955
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nei termini e con le modalità degli della presente legge, le norme necessarie per adeguare lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutti gli altri dipendenti statali ai criteri direttivi contenuti nei numeri da 9) a 15) dell', in quanto ad essi applicabili; ed a procedere, nei termini e con le modalità del precedente , alla revisione dei relativi organici, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio. Al personale collocato nei ruoli speciali transitori verrà concesso il trattamento economico spettante al grado iniziale del corrispondente gruppo del ruolo organico, con la relativa progressione economica. La delega di cui al primo comma non concerne il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.
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