Art. 5

In vigore dal 11 gen 1955
Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a procedere alla revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio. Le norme, di cui ai precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.
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