Art. 5

LEGGE 10 novembre 1954, n. 1150

In vigore dal 16 dic 1954
Non sono soggetti alla tassa di concessione governativa dovuta per la prima iscrizione e limitatamente all'anno solare in cui detta iscrizione viene effettuata coloro che acquistino presso i rivenditori autorizzati un apparecchio radiofonico nuovo e contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni. Gli acquirenti di un apparecchio televisivo nuovo che contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni sono esonerati dal tributo per l'anno solare d'iscrizione e per quello immediatamente successivo.
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