Art. 2
LEGGE 10 novembre 1954, n. 1150
In vigore dal 13 gen 1957
Il settimo comma delle note relative al n. 79 della tabella A allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, è sostituito come segue:
"L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici è rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorità ed è soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa:
a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici: lire 850 ad anno solare;
b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi escluso il caso di cui all': lire 10.000 ad anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive. Per i pubblici esercizi delle categorie 4ª e 5ª la tassa è ridotta a lire 6300 e a lire 4000 rispettivamente.
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