Art. 16
LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042
In vigore dal 28 nov 1954
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - VANONI - TREMELLONI - GAVA MATTARELLA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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