Art. 16 · LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Art. 16

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

In vigore dal 28 nov 1954
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - VANONI - TREMELLONI - GAVA MATTARELLA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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