Art. 26
LEGGE 22 ottobre 1954, n. 1041
In vigore dal 15 nov 1990
IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N.309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 22 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - TREMELLONI - VILLABRUNA
- MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041#art-26