Art. 26 · LEGGE 22 ottobre 1954, n. 1041

Art. 26

LEGGE 22 ottobre 1954, n. 1041

In vigore dal 15 nov 1990
IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N.309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 22 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - TREMELLONI - VILLABRUNA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041#art-26