Art. 7
LEGGE 9 agosto 1954, n. 651
In vigore dal 2 set 1954
Alla classifica e trasformazione delle Scuole d'arte di cui agli , si procederà in due esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1953-54.
Alla spesa di lire 47.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 199 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario, ed a quella di annue lire 94.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, si provvederà con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-08-09;651#art-7