Art. 5
LEGGE 9 agosto 1954, n. 651
In vigore dal 2 set 1954
Al mantenimento delle Scuole d'arte di cui agli , provvede lo Stato; possono, altresì, contribuire gli Enti pubblici locali con stanziamenti continuativi sui propri bilanci.
I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.
Gli Enti pubblici possono, altresì, provvedere a contribuire alle spese di impianto e di arredamento.
Oltre agli Enti di cui ai precedenti commi, possono contribuire al mantenimento delle Scuole d'arte anche privati cittadini, organizzazioni e sodalizi riconosciuti e permessi dalle vigenti leggi, con donazioni o lasciti, o con contributi anche non continuativi.
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