Art. 2

LEGGE 6 agosto 1954, n. 719

In vigore dal 10 set 1954
I marittimi abilitati, in base all'ultimo comma dell'art. 69 del Codice per la marina mercantile, alla direzione di macchine di potenza non superiore a 150 cavalli indicati su piroscafi addetti esclusivamente al traffico lungo le coste dello Stato ed alla direzione delle macchine dei piroscafi rimorchiatori, oppure in possesso della qualifica di meccanico per la pesca, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, i quali, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione od al comando di guardia di macchine a vapore, di potenza superiore, rispettivamente a 150 ed a 500 cavalli indicati, possono prendere imbarco con le stesse funzioni su unità adibite nel Mediterraneo al trasporto di merci o alla pesca od al rimorchio, munite di macchine a vapore di potenza non superiore a quella delle macchine al cui servizio furono adibiti nel periodo suddetto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954 EINAUDI SCELBA - TAMBRONI - DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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LEGGE 6 agosto 1954, n. 719 (Art. 2 Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare.) — Testo vigente | Portale Normativo