Art. 1

LEGGE 6 agosto 1954, n. 719

In vigore dal 10 set 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I macchinisti navali in seconda di cui al secondo e terzo comma dell'art. 69 del Codice per la marina mercantile che nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945 abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione di macchine a vapore di potenza superiore a cento cavalli nominali, possono prendere imbarco con funzioni di capo macchinista su unità munite di macchine a vapore di potenza nominale non superiore a quella delle macchine alla cui direzione furono preposti nel periodo suddetto, sempre che si tratti di unità in esercizio nel Mediterraneo o, se adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir.
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