Art. 9

LEGGE 6 agosto 1954, n. 604

In vigore dal 12 ago 1954
Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato. Dato a S. Vincent, addì 6 agosto 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VANONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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