Art. 4
LEGGE 6 agosto 1954, n. 604
In vigore dal 23 ott 1996
In luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del 1° comma, lettera b), dell'articolo precedente, può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato.
In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.(8)
Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.
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