Art. 6
In vigore dal 5 ott 1954
Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i criteri risultanti dalla predetta Convenzione e dall'annesso verbale finanziario, le norme necessarie per l'esecuzione della Convenzione stessa al fine anche di consentire la costituzione della Società italiana, prevista dall' della Convenzione, e l'approvazione del relativo statuto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - GAVA - ROMITA - MATTARELLA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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