Art. 3
In vigore dal 5 ott 1954
Per la spesa di lire 3 miliardi derivante, al Governo italiano, dall'esecuzione della predetta Convenzione da effettuarsi a carico del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, è autorizzata la concessione di un contributo di eguale importo a carico del bilancio del Ministero del tesoro a favore della predetta Azienda in ragione: di lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54; di lire 800 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1956-57; e di lire 300 milioni nell'esercizio 1957-58.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-08-01;846#art-3