Art. 9

LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

In vigore dal 30 lug 1954
Il terzo comma dell' della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente: "Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno undici anni".
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