Art. 4

LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

In vigore dal 30 lug 1954
A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, numero 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, si intendono applicabili anche alle unità di personale che, al 1 luglio 1953, si trovavano in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto di impiego. L'ultimo comma dell' della legge 29 aprile 1953, n. 430, non è, in conseguenza, applicabile al personale che, alla data indicata, si trovava in tale posizione e nei cui confronti valgono le norme del terzo comma dell' della predetta legge.
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