Art. 20

LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

In vigore dal 30 lug 1954
L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana è autorizzato ad esercitare, nei confronti del personale degli enti indicati nel terzo comma dell' della legge 29 aprile 1953, n. 430, che sia retribuito, anche parzialmente, a carico del bilancio dello Stato, tutte le attribuzioni spettanti agli organi deliberativi degli enti medesimi secondo le rispettive norme regolamentari. Per le promozioni e gli aumenti periodici dello stipendio esso provvede su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219.
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