Art. 19

LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

In vigore dal 30 lug 1954
L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana è autorizzato a conferire, su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, e con decorrenza non posteriore al 30 aprile 1948, nuove equiparazioni, ai fini del trattamento economico, del personale a contratto speciale a tempo indeterminato assunto dai cessati governi della Libia e dell'Africa orientale italiana, a categorie, gradi, classi e corrispondenti qualifiche d'impiego a contratto tipo, semprechè risulti accertato che il personale stesso abbia disimpegnato lodevolmente le mansioni proprie della categoria, grado, classe e qualifica cui viene equiparato e sussistano le altre necessarie condizioni, ivi compreso il possesso del prescritto titolo di studio.
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