Art. 2
In vigore dal 10 lug 1954
Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di emendamento suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-06-01;326#art-2