Art. 2

In vigore dal 10 lug 1954
Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di emendamento suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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urn:nir:stato:legge:1954-06-01;326#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953. — Testo vigente | Portale Normativo