Art. 1

In vigore dal 10 lug 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.
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urn:nir:stato:legge:1954-06-01;326#art-1

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