Art. 2

In vigore dal 26 giu 1954
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;323#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo