Art. 1

In vigore dal 26 giu 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952.
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