Art. 5
LEGGE 19 maggio 1954, n. 276
In vigore dal 29 giu 1954
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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