Art. 4

LEGGE 19 maggio 1954, n. 276

In vigore dal 29 giu 1954
Al maggior onere di lire 184.680.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 44 (lire 4.680.000), 157 (lire 40.000.000), 177 (lire 80.000.000), 190 (lire 20.000.000) e 245 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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