Art. 4

LEGGE 31 marzo 1954, n. 90

In vigore dal 7 mag 1954
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 31 marzo 1954 EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-03-31;90#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo