Art. 2

LEGGE 31 marzo 1954, n. 90

In vigore dal 7 mag 1954
Il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore; d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.
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LEGGE 31 marzo 1954, n. 90 (Art. 2 Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive) — Testo vigente | Portale Normativo