Art. 2

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968

In vigore dal 15 gen 1954
Rinvio a speciali disposizioni Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) ai beni la cui riparazione o ricostruzione è stata posta dalla legge a carico dello Stato; agli immobili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvede l'art. 56 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261; b) alle opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione; c) ai bagagli, per i quali provvedono il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, ed il regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, nonchè al corredo, agli strumenti scientifici e agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento.
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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968 (Art. 2 Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra) — Testo vigente | Portale Normativo