Art. 3

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968

In vigore dal 15 gen 1954
Fatto di guerra È considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche. Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati. Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonchè la esplosione di mine provacata da urto con navi o galleggianti. Sono altresì considerati fatti di guerra, l'abbandono dei beni, nonchè le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purchè costrettovi da eventi bellici o da disposizioni delle autorità civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento ed evacuazione. Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, le bande armate irregolari, previste dall'art. 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250. Per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna previsti dall' del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.
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