Art. 1

In vigore dal 5 mag 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951: Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara; Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Poggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso; Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;235#art-1

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