Art. 1
1 / 2In vigore dal 5 mag 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951:
Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;
Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Poggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;
Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;235#art-1