Art. 35

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

In vigore dal 11 giu 2003
1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli , la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all', d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo