Art. 34

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

In vigore dal 15 mar 1953
I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo