Art. 6

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 4

In vigore dal 11 feb 1953
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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