Art. 6
LEGGE 5 gennaio 1953, n. 4
In vigore dal 11 feb 1953
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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