Art. 1

In vigore dal 1 feb 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 367, è ratificato con la seguente modificazione: Articolo unico. - Alle parole: "31 dicembre 1952", sono sostituite le parole: "31 dicembre 1955". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - ALDISIO - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-12-27;3138#art-1

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Art. 1 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 367, concernente proroga dell'efficacia della legge 16 giugno 1938, n. 1122, recante provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo