Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 feb 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 367, è ratificato con la seguente modificazione:
Articolo unico. - Alle parole: "31 dicembre 1952", sono sostituite le parole: "31 dicembre 1955".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - ALDISIO - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-12-27;3138#art-1